L’art. 2798 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo III, Titolo III, Libro VI dispone che:
“Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato”.
L’assegnazione, così come la vendita, ha l’obiettivo di rafforzare la garanzia a tutela del creditore che può chiederla anche quando ha già esperito l’intimazione e poi procedere alla vendita sino al momento di ottenimento dell’assegnazione.
Vediamo alcuni tra gli orientamenti della giurisprudenza:
- Corte di Cassazione, sezione 6 1, ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24137
"Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicchè in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno"; - Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 febbraio 2008, n. 2456
"La natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano – diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare – di proprietà del creditore stesso, che ha diritto di soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796 – 2798 cod. civ. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori, per effetto di un'operazione contabile, parimenti estranea all'ambito di operatività della compensazione".