L’art. 2797 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:
“Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per la opposizione è determinato a norma dell'articolo 163 bis del codice di procedura civile.
Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse”.
La disposizione ripercorre la disciplina della norma precedente, descrivendo la procedura prevista in tema di esecuzione forzata pignoratizia.
In linea con la normativa si ricordano i seguenti orientamenti della giurisprudenza:
- Corte di Cassazione, Sezione III, ordinanza 13 maggio 2020, n. 8881
"La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l'art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale (desumibile anche in via implicita dal regolamento d'asta) di esclusione del diritto del partecipante all'asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di "aliud pro alio"; - Corte di Cassazione, Sezione 6 3, ordinanza, 28 febbraio 2020, n. 5475
"L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno di cui all'art. 2797, comma 2, c.c. ha la sostanziale natura di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, ivi compresa l'esclusione dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, regola che trova applicazione anche al giudizio di cassazione, con conseguente rilievo d'ufficio della tardività ed inammissibilità del ricorso"; - Corte di Cassazione, Sezione 6 1, ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24137
"Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicchè in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno"; - Corte di Cassazione, Sezione 6 3, ordinanza 2 luglio 2018, n. 17268
"L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 c.c., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 c. p.c., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, compresa quella dell'appellabilità della sentenza che la conclude in primo grado – ripristinata, per le sentenza pubblicate a partire dal 4 luglio 2009, dall'ulteriore riforma dell'art. 616 c.p.c., di cui all'art. 49 della l. n. 69 del 2009 -, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto direttamente avverso la sentenza di primo grado"; - Corte di Cassazione, Sezione 3, sentenza 11 maggio 2016, n. 19500
"Non può essere disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di somme di denaro depositate su conto corrente costituite in pegno irregolare a garanzia di una obbligazione dell'imputato, attesa la immediata acquisizione della proprietà delle stesse da parte del creditore. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, ai fini della individuazione e differenziazione del pegno irregolare rispetto a quello regolare, non rilevano né il "nomen" contrattualmente attribuito al rapporto e nemmeno il fatto che la somma di denaro rimanga depositata su un conto corrente bancario intestato al debitore e continui a maturare interessi, ma è decisiva la circostanza che, nel caso di inadempimento del debitore, il creditore abbia la facoltà di soddisfarsi immediatamente e direttamente sulla cosa o sulle cose date a pegno, secondo la previsione di cui all'art. 1851 cod. civ., ovvero debba attivare una forma di vendita pubblica, ai sensi degli artt. 2796 e 2797 cod. civ.)"; - Corte di Cassazione, Sezione 3, sentenza 14 novembre 2008, n. 27266
"Attraverso l'opposizione alla vendita della cosa pignorata, prevista dall'art. 2797 cod. civ., il debitore od il terzo datore di pegno possono far valere non solo eventuali vizi procedurali, ma anche eccezioni di merito relative al rapporto obbligatorio a garanzia del quale fu concesso il pegno. La suddetta opposizione, pertanto, è soggetta al regime dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., e non al più restrittivo regime previsto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 cod. proc. civ."; - Corte di Cassazione, Sezione 3, sentenza 29 agosto 2008, n. 21908
"L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 cod. civ., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 cod. proc. civ., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, ivi compresa quella dell'impugnabilità della sentenza col solo ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52. Tali principi trovano applicazione sia nell'ipotesi di opposizione proposta dal debitore pignoratizio, sia – in virtù del richiamo di cui all'art. 1211 cod. civ. – nell'ipotesi in cui il creditore in "mora accipiendi" intenda opporsi alla vendita delle cose delle quali ha rifiutato la consegna".