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12 Novembre 2024
15:00

Art. 2796 c.c., Vendita della cosa

L'articolo 2796 del Codice Civile, rubricato come "Vendita della cosa" è inserito nel più ampio Libro VI, Titolo III, Capo III, Sezione II del Codice. Vediamo di seguito la disciplina gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 2796 c.c., Vendita della cosa
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 2796 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:

Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente”.

L’esecuzione forzata pignoratizia è un tipo speciale di vendita ed è diretta all’applicazione corretta del divieto di patto commissorio, al fine di incrementare la garanzia e la soddisfazione del credito, sebbene al creditore resti la possibilità di ricorrere alle forme di vendita ordinarie.

Vediamo ora alcuni tra gli orientamenti della giurisprudenza:

  • Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 13 maggio 2020, n 8881
    "In caso di vendita all’asta di bene oggetto di pegno non si applica la normativa prevista per la vendita forzata e, in particolare, il disposto di cui all’art. 2922 cod. civ., che nega alla parte acquirente di far valere i vizi della cosa venduta, solo in quanto le cose ricevute in pegno non sono negoziabili liberamente dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme particolari di costituzione di pegno ed agli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni, ex art. 2785 cod. civ.; deve considerarsi lecita, e meritevole di tutela, ex art. 1322 cod. civ., la previsione regolamentare e convenzionale di escludere, anche in via implicita, il diritto del partecipante all’asta di far valere i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta ex artt. 1490 e 1497 cod. civ., ricavabile in via implicita anche tramite il regolamento che la disciplina, fatta salva l’eccezione di vendita di aliud pro alio";
  • Corte di Cassazione, sezione 6 1, ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24137
    "Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicchè in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno";
  • Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 11 maggio 2016, n. 19500
    "Non può essere disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di somme di denaro depositate su conto corrente costituite in pegno irregolare a garanzia di una obbligazione dell'imputato, attesa la immediata acquisizione della proprietà delle stesse da parte del creditore";
  • Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 1 febbraio 2008, n. 2456
    "La natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano – diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare – di proprietà del creditore stesso, che ha diritto di soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796 – 2798 cod. civ. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori, per effetto di un'operazione contabile, parimenti estranea all'ambito di operatività della compensazione";
  • Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 3 aprile 2003, n. 5111
    "La natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano – diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare – di proprietà del creditore stesso, che ha diritto a soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796 – 2798 cod. civ. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori. Esistendo unicità (ovvero accessorietà) di rapporti tra pegno irregolare e credito a garanzia del quale esso è stato costituito, l'estinzione del credito stesso è effetto di un'operazione meramente contabile, che resta fuori, pertanto, dall'ambito di operatività dell'istituto della compensazione (potendo, per l'effetto, sorgere soltanto l'obbligo di restituzione dell'eventuale eccedenza della somma o dei beni oggetto del pegno), sicchè devono ritenersi inapplicabili, in caso di fallimento o (come nella specie) di liquidazione coatta amministrativa del debitore concedente, sia le disposizioni sulle modalità di realizzazione del bene costituito in garanzia in concorrenza della procedura concorsuale, sia la regola di cui all'art. 53 legge fall. – secondo cui sono soggetti alla procedura di ammissione al passivo anche i crediti pignoratizi -, sia, infine, i limiti alla compensabilità dei debiti verso il fallito di cui all'art. 56 della citata legge fall.";
  • Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 27 marzo 1979, n. 1768
    "La disposizione contenuta nell'art 1860 cod civ – il quale attribuisce alla banca che ha scontato tratte documentate lo stesso privilegio del mandatario finche il titolo rappresentativo e in suo possesso – trova la sua giustificazione nella natura giuridica dello sconto di tratte documentate, il quale e un negozio complesso che si inserisce nello schema della vendita su documenti, ma racchiude in se anche elementi della cessione di credito, del mutuo e del mandato: con tale contratto, infatti, la banca, anticipando al venditore l'importo del prezzo, previa deduzione dell'interesse, acquista, con la girata della tratta, il credito corrispondente, e si incarica di eseguire la vendita attraverso la consegna al compratore dei documenti rappresentativi della merce, ricevuti insieme con la tratta, e la riscossione del prezzo; cio nell'ambito di un mandato, la cui esecuzione realizza ad un tempo l'interesse della banca mandataria che, riscuotendo il prezzo, rientra nella disponibilita della somma anticipata al venditore, e l'interesse del venditore che, in tal modo, si libera contemporaneamente dell'Obbligo di consegna verso l'acquirente e dall'Obbligo di restituzione verso la banca. Il privilegio predetto, per il combinato disposto degli artt 2761 e 2756 cod civ, ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa – salvo che il creditore non sia in mala fede – ed e assistito dal diritto di ritenzione e dallo ius vendendi secondo le norme stabilite per la vendita del pegno; esso, inoltre, rientra fra quelli che, secondo l'art 53 legge fallimentare, attribuiscono al titolare il diritto di realizzare il proprio credito anche durante il fallimento, previa ammissione al passivo con prelazione, e di essere pagato dal curatore che intenda riprendere le cose sottoposte al privilegio stesso".
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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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