L’art. 2795 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo III, Titolo III, Libro VI dispone che:
“Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo”.
Il creditore pignoratizio è tutelato in via cautelare in caso di insicurezza della soddisfazione del suo credito. Il deposito del prezzo, inoltre, sancisce un mutamento dell'oggetto del pegno.
Si segnalano, alla stregua della disciplina sin qui esposta, i seguenti orientamenti della giurisprudenza:
- Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 14 maggio 2019, n. 12863
"La vendita anticipata di cosa data in pegno, di cui all'art. 2795 c.c., è strumento conservativo del valore economico del bene in garanzia che sottende, per sua natura, la cooperazione tra datore del bene e creditore garantito, sicché viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c. il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo ovvero non dà tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia"; - Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 12 luglio 2002, n. 10144
"Il creditore pignoratizio delle azioni – ancorchè, ai sensi dell'art. 2352 cod. civ., a lui competa, in luogo del socio suo debitore, il diritto di voto (anche) nelle deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società o il trasferimento della sede sociale all'estero – non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2437 cod. civ., configurandosi questo come un atto di disposizione in ordine alla partecipazione societaria, di esclusiva spettanza del socio, ed essendo d'altra parte la tutela del creditore pignoratizio affidata, in presenza di una diminuzione del valore delle azioni conseguente a quei deliberati mutamenti societari, all'istituto della vendita anticipata "ex" art. 2795 cod. civ.".