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22 Agosto 2023
15:00

Art. 2794 c.c., Restituzione della cosa

L'articolo 2794 del Codice Civile, rubricato come “Restituzione della cosa” rientra nel Libro VI, Titolo III, Capo III, Sezione II del Codice Civile. Vediamo di seguito la disciplina.

Art. 2794 c.c., Restituzione della cosa
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 2794 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo III, Titolo III, Libro VI  dispone che:

“Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno.

Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito”.

Il diritto di ritenzione non rappresenta un diritto di prelazione a favore degli altri e ulteriori crediti, ma solo un meccanismo con cui portare il debitore ad adempiere alle obbligazioni contratte.

Ecco alcuni degli orientamenti della giurisprudenza:

  • Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 14 gennaio 1998, n. 271
    "Il diritto di ritenzione, trovando il suo fondamento nel generale principio di autotutela sancito dall'art. 1460 cod. civ. (per effetto del quale, nei contratti a prestazione corrispettive, ciascun contraente può rifiutare la propria prestazione in costanza di inadempimento della controparte), deve ritenersi legittimamente esercitato, da parte del contraente adempiente, anche nella ipotesi di inadempimento, da parte dell'altro contraente, di un diverso negozio, purché quest'ultimo risulti collegato con l'altro contratto da un nesso di interdipendenza – fatto palese dalla comune volontà delle parti – che renda sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio, e la cui valutazione è rimesso al prudente ed insindacabile apprezzamento del giudice di merito. In particolare, avuto riguardo alla fattispecie contrattuale disciplinata dall'art. 2222 e ss. cod. civ., il prestatore d'opera (nella specie, un carrozziere) non è legittimato a trattenere presso di sè il bene oggetto dell'eseguita prestazione per garantirsi il pagamento di altri lavori, eseguiti per incarico del medesimo committente, senza provare che l'esecuzione delle due prestazione è l'effetto di un (sostanzialmente) unico rapporto obbligatorio";
  • Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 30 1976, n. 307
    "L'obbligo della restituzione del pegno (regolare od irregolare) sorge, per il soggetto ricevente, con l'Estinzione dell'obbligazione garantita dal pegno stesso, e tale Estinzione, pertanto, deve essere provata da chi agisce per la restituzione";
  • Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 7 luglio 1975, n. 2643
    "Nella clausola della locazione di un bene mobile (nella specie una trattrice) che accordi al locatario la facoltà, dopo la scadenza del contratto, di differire la restituzione della cosa fino al conseguimento del rimborso di spese erogate per conto del locatore (nella specie per lavori di manutenzione straordinaria), deve ravvisarsi una valida previsione convenzionale di diritto di ritenzione, soggetto all'applicazione, in via analogica, delle norme relative al pegno (artt 2790 e segg cod civ). il locatario che eserciti detto diritto di ritenzione e tenuto, pertanto, a custodire il bene in suo possesso, facendo quanto necessario per mantenerlo integro nella sua consistenza materiale e giuridica, ed incorre, in caso di inadempimento, in responsabilità per danni nei confronti del locatore, a nulla rilevando che quest'ultimo non si sia avvalso della possibilità di provvedere direttamente alle opere di conservazione del bene, chiedendone, eventualmente, il sequestro";
  • Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 22 giugno 1972, n. 2056
    "Il diritto di ritenzione previsto dall'art 2794 cod civ ha natura personale, nel senso che puo essere fatto valere, di regola, nei confronti del debitore o di colui che ha costituito il pegno. Esso acquista natura reale solo quando sia assistito dal diritto di prelazione, sicche, ove manchi quest'ultimo, non e operante nei confronti degli altri creditori e, in caso di fallimento, nei confronti del curatore".
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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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