
L’art. 2793 del Codice Civile, dispone che:
“Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro”.
Obiettivo della disposizione è contemperare le esigenze del creditore pignoratizio con gli interessi del concedente, al fine di evitare abusi dall'uno o dall’altro lato.
Si sottolinea, alla stregua della disciplina, la seguente sentenza emanata dal Tribunale di Padova, Civile, 21 dicembre 1992:
"La fattispecie configurata dall'art. 2793 c.c. costituisce ipotesi di sequestro sui generis; ad essa le norme in materia di sequestro giudiziario trovano applicazione con esclusivo riguardo al rito".