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13 Agosto 2023
15:00

Art. 2793 c.c., Sequestro della cosa

L'articolo 2793 del Codice Civile, di cui al Libro VI, Titolo III, Capo III, Sezione II dell'ordinamento, è rubricato come “Sequestro della cosa”. La norma dispone in ordine all'abuso del bene pignorato come segue.

Art. 2793 c.c., Sequestro della cosa
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 2793 del Codice Civile,  dispone che:

“Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro”.

Obiettivo della disposizione è contemperare le esigenze del creditore pignoratizio con gli interessi del concedente, al fine di evitare abusi dall'uno o dall’altro lato.

Si sottolinea, alla stregua della disciplina, la seguente sentenza emanata dal Tribunale di Padova, Civile, 21 dicembre 1992:

"La fattispecie configurata dall'art. 2793 c.c. costituisce ipotesi di sequestro sui generis; ad essa le norme in materia di sequestro giudiziario trovano applicazione con esclusivo riguardo al rito".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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