L’art. 2791 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:
“Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale”.
La disposizione stabilisce l'obbligo per il creditore di acquisire tali frutti, naturali o civili che siano, a patto che derivino dal bene pignoratizio in maniera diretta.
Si evidenzia, alla stregua della disciplina, la seguente sentenza della Suprema Corte di Cassazione:
- Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 15 febbraio 2008, n. 3794
"In materia di pegno irregolare di denaro, la circostanza che il creditore, avendo acquisito la disponibilità del denaro, si trovi a godere degli interessi, fa sì che il ricavato debba essere imputato a deconto prima delle spese, poi degli interessi e poi del capitale dovuti dal debitore (come si argomenta dall'art. 2791 cod. civ.), ma non sospende automaticamente il corso degli interessi sul debito garantito, il cui tasso, peraltro, non necessariamente corrisponde a quello degli interessi che maturano sulle somme date in pegno".