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2 Settembre 2023
11:00

Art. 2790 c.c.: Conservazione della cosa e spese relative

L'art. 2790 c.c., rubricato "Conservazione della cosa e spese relative", rientra nel Libro VI, Titolo III, Capo III, Sezione II del Codice Civile. Vediamo la norma, la sua spiegazione e gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 2790 c.c.: Conservazione della cosa e spese relative
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 2790 del Codice Civile, di cui al Libro VI – Della tutela dei diritti, Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, Capo III – Del pegno, Sezione II – Del pegno dei beni mobili, è rubricato "Conservazione della cosa e spese relative".

 Il testo aggiornato dell'art. 2790 c.c. dispone che:

“Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa”.

Il creditore pignoratizio, o il terzo eventualmente individuato, assume il ruolo di vero e proprio custode del bene, senza utilizzare la cosa e risponderà delle eventuali conseguenze, anche del deterioramento.

Per perdita o deterioramento si intende la distruzione oppure l'alterazione della cosa, in modo tale che questa non possa essere più utilizzata.

Ragione per cui, il creditore pignoratizio ha il compito giuridicamente vincolante – o meglio, l'obbligo – di evitare episodi, eventi ed accadimenti esterni tali da pregiudicare la cosa pignorata. Il creditore pignoratizio deve intervenire anche arrestando tutti quei fattori di deterioramento che siano intrinseci alla natura della cosa pignorata.

Di pari passo, il costituente deve rimborsare le spese sostenute dal creditore per poter migliorare la cosa pignorata.

Vediamo gli orientamenti dela giurisprudenza:

Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 6 marzo 2023, n. 6549
"In tema di pegno di azioni, il creditore pignoratizio che sia a conoscenza di informazioni sul rischio di un sensibile deterioramento del valore economico del bene in garanzia è obbligato a fornirle immediatamente al debitore e a procedere alla tempestiva ed efficiente liquidazione dei beni oggetto della garanzia; ove le parti si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 2786, comma 2, c.c., analogo obbligo di custodia delle cose date in pegno, improntato al superiore principio di buona fede, sorge in capo al terzo, potendo la sua responsabilità concorrere in solido con quella del creditore";

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 14 maggio 2019, n. 12863
"La vendita anticipata di cosa data in pegno, di cui all'art. 2795 c.c., è strumento conservativo del valore economico del bene in garanzia che sottende, per sua natura, la cooperazione tra datore del bene e creditore garantito, sicché viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c. il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo ovvero non dà tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia";

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 30 ottobre 2007, n. 22860
"Ai sensi dell'art. 2790 cod. civ. il creditore pignoratizio ha normalmente la custodia del bene pignorato, che si sostanzia nell'obbligo di mantenere la cosa nel medesimo stato e modo di essere in cui si trovava al momento costitutivo dell'obbligo (ovvero all'atto della sua consegna), con la conseguente necessità di adottare tutte le misure al riguardo idonee, in relazione alle circostanze concrete del caso, rispondendo in caso contrario il suddetto creditore della perdita e del deterioramento della cosa stessa secondo le regole generali";

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 12 luglio 2002, n. 10144
"Il creditore pignoratizio delle azioni – ancorchè, ai sensi dell'art. 2352 cod. civ., a lui competa, in luogo del socio suo debitore, il diritto di voto (anche) nelle deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società o il trasferimento della sede sociale all'estero – non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2437 cod. civ., configurandosi questo come un atto di disposizione in ordine alla partecipazione societaria, di esclusiva spettanza del socio, ed essendo d'altra parte la tutela del creditore pignoratizio affidata, in presenza di una diminuzione del valore delle azioni conseguente a quei deliberati mutamenti societari, all'istituto della vendita anticipata "ex" art. 2795 cod. civ.";

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 7 luglio 1975, n. 2643
"Nella clausola della locazione di un bene mobile (nella specie una trattrice) che accordi al locatario la facoltà, dopo la scadenza del contratto, di differire la restituzione della cosa fino al conseguimento del rimborso di spese erogate per conto del locatore (nella specie per lavori di manutenzione straordinaria), deve ravvisarsi una valida previsione convenzionale di diritto di ritenzione, soggetto all'applicazione, in via analogica, delle norme relative al pegno (artt 2790 e segg cod civ). il locatario che eserciti detto diritto di ritenzione e tenuto, pertanto, a custodire il bene in suo possesso, facendo quanto necessario per mantenerlo integro nella sua consistenza materiale e giuridica, ed incorre, in caso di inadempimento, in responsabilità per danni nei confronti del locatore, a nulla rilevando che quest'ultimo non si sia avvalso della possibilità di provvedere direttamente alle opere di conservazione del bene, chiedendone, eventualmente, il sequestro".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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