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L’art. 2789 del Codice Civile, di cui all Sezione II, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:
“Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente”.
Il creditore pignoratizio trova tutela nella circostanza che questi possa esercitare, oltre all’azione contrattuale, verso il concedente impossessatosi nuovamente del bene, anche le azioni possessorie.
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Art. 2787 c.c., Prelazione del creditore pignoratizio
Le azioni possessorie a cui rinvia l'ordinamento sono l'azione di manutenzione e di reintegrazione, ossia lo spoglio, secondo cui è il creditore pignoratizio ad essere legittimato.