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19 Novembre 2024
17:00

Art. 2789 c.c., Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

L'articolo 2789 del Codice Civile, intitolato "Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio", rientra nel Libro VI; Titolo III, Capo III, Sezione II del Codice Civile. Vediamo la norma.

Art. 2789 c.c., Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 2789 del Codice Civile, di cui all Sezione II, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:

“Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente”.

Il creditore pignoratizio trova tutela nella circostanza che questi possa esercitare, oltre all’azione contrattuale, verso il concedente impossessatosi nuovamente del bene, anche le azioni possessorie.

Le azioni possessorie a cui rinvia l'ordinamento sono l'azione di manutenzione e di reintegrazione, ossia lo spoglio, secondo cui è il creditore pignoratizio ad essere legittimato.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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