L’art. 2788 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:
“La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita”.
La disciplina completa le previsioni precedenti e detta la regola generale per gli interessi sui medesimi beni.
Si richiamano i seguenti orientamenti della giurisprudenza:
- Corte di Cassazione, sezione I ordinanza 16 marzo 2018, n. 6587
"In tema di ammissione al passivo fallimentare, ai sensi del combinato disposto dell art. 2749 c.c. e dell'art. 54, comma 3, l.fall., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, il credito assistito da privilegio generale continua a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento e fino a quando sia stata liquidata una massa attiva sufficiente al soddisfacimento integrale del medesimo credito privilegiato"; - Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 15 gennaio 2013, n. 775
"Il diritto di privilegio scaturente dall'ipoteca si estende agli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al momento del pignoramento, ma solo nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 cod. civ., e non al diverso saggio d'interesse eventualmente stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito"; - Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 settembre 2012, n. 16480
"In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale cui rinvia l'art. 2749, secondo comma, cod. civ. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi deve intendersi riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 cod. civ. per i crediti pignoratizi e ipotecari, non al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello stabilito in via generale dall'art. 1284 cod. civ., atteso che il richiamo dell'art. 54 legge fall. alla disciplina del codice civile prevale sul riferimento a tassi diversi contenuto in leggi speciali (nella specie, art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973)"; - Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 21 settembre 2012, n. 16084
"In tema di ammissione al passivo fallimentare del credito per imposta sul valore aggiunto, la misura legale, alla quale rinvia l'art. 2749, secondo comma, cod. civ. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi, deve intendersi riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 cod. civ. per i crediti pignoratizi ed ipotecari, non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 cod. civ.; quest'ultimo è infatti destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare, che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali (come nella specie, l'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973)".