L’art. 2786 del Codice Civile, rubricato “Costituzione” dispone che:
“Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa.
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore”.
La norma, inserita nella più ampio impianto di cui alla Sezione II, Capo III, Titolo III, Libro VI prevede che oltre al perfezionamento necessario per il pegno, la consegna del bene assume un ruolo fondamentale per la sua funzione di pubblicità e nel determinare il momento di spossessamento.
Si segnalano tra gli orientamenti della giurisprudenza:
- Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 6 marzo 2023, n. 6549
"In tema di pegno di azioni, il creditore pignoratizio che sia a conoscenza di informazioni sul rischio di un sensibile deterioramento del valore economico del bene in garanzia è obbligato a fornirle immediatamente al debitore e a procedere alla tempestiva ed efficiente liquidazione dei beni oggetto della garanzia; ove le parti si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 2786, comma 2, c.c., analogo obbligo di custodia delle cose date in pegno, improntato al superiore principio di buona fede, sorge in capo al terzo, potendo la sua responsabilità concorrere in solido con quella del creditore"; - Corte di Cassazione, sezione 6 1, ordinanza 11 giugno 2020, n. 11177
"La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 c.c., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa"; - Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 14 maggio 2019, n. 12863
"La vendita anticipata di cosa data in pegno, di cui all'art. 2795 c.c., è strumento conservativo del valore economico del bene in garanzia che sottende, per sua natura, la cooperazione tra datore del bene e creditore garantito, sicché viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c. il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo ovvero non dà tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia"; - Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 agosto 2017, n. 38824
"In materia di misure di prevenzione patrimoniale, è legittimo il sequestro di titoli obbligazionari costituiti in pegno regolare, che si configura nel caso in cui difetti il conferimento alla banca della facoltà di disporre del relativo diritto"; - Corte di Cassazione, sezione U, sentenza 2 ottobre 2012, n. 16725
"Nel regime convenzionale di gestione centralizzata dei titoli di Stato istituito dalla Banca d'Italia (a partire dal 1980 e protrattosi sino al d.m. 27 maggio 1993), non è idonea ad attribuire la prelazione una convenzione di pegno, avente ad oggetto il credito del cliente nei confronti della banca all'acquisto e alla consegna di una determinata quantità di titoli per un controvalore determinato, senza che i titoli risultino ancora materialmente formati (in quanto non emessi o non individuati) al momento della convenzione, né successivamente. Peraltro, potendo le parti pattuire convenzioni di diverso contenuto, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., nel caso menzionato si costituisce un pegno di credito futuro, il quale, sino a quando non si verifichi la consegna del titolo, ha effetti obbligatori e non attribuisce la prelazione, che sorge soltanto dopo la specificazione o la consegna medesima"; - Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 27 dicembre 2011, n. 28900
"La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 cod. civ., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa".