L’art. 2785 del Codice Civile, dispone che:
“Le disposizioni del presente Capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni”.
La norma pone l’accento sulla prevalenza che assumono le leggi speciali relative alla costituzione del pegno e rispetto alle disposizioni presenti all’interno del Capo II.
Si segnala:
- Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 13 maggio 2020, n. 8881
"In caso di vendita all’asta di bene oggetto di pegno non si applica la normativa prevista per la vendita forzata e, in particolare, il disposto di cui all’art. 2922 cod. civ., che nega alla parte acquirente di far valere i vizi della cosa venduta, solo in quanto le cose ricevute in pegno non sono negoziabili liberamente dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme particolari di costituzione di pegno ed agli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni, ex art. 2785 cod. civ.; deve considerarsi lecita, e meritevole di tutela, ex art. 1322 cod. civ., la previsione regolamentare e convenzionale di escludere, anche in via implicita, il diritto del partecipante all’asta di far valere i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta ex artt. 1490 e 1497 cod. civ., ricavabile in via implicita anche tramite il regolamento che la disciplina, fatta salva l’eccezione di vendita di aliud pro alio".