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20 Agosto 2023
9:00

Art. 2784 c.c., Nozione

L'articolo 2784 del Codice Civile, intitolato "Nozione", rientra nel Libro VI, Titolo III; Capo III; Sezione I del Codice Civile. Vediamo la norma e gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 2784 c.c., Nozione
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 2784 del Codice Civile, apre le disposizioni generali in tema di pegno:

"Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili”.

Il pegno è un diritto reale di garanzia con la funzione di assicurare la soddisfazione di un credito. A seguito del pegno, la cosa mobile individuata, viene rimessa al soddisfacimento del creditore pignoratizio che sarà legittimato a soddisfarsi in caso di eventuale inadempimento del debitore.

Il pegno si costituisce con contratto o con atto unilaterale, si caratterizza per la sua assolutezza, immediatezza e accessorietà, poiché dovrà riguardare solo un credito esistente e valido.

Si segnalano i seguenti orientamenti della giurisprudenza:

  • Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 14 marzo 2022, n. 8121
    "In tema di amministrazione straordinaria, ma con principio applicabile anche al fallimento, la garanzia (nella specie, un diritto di pegno su azioni) costituita da un terzo in relazione ad obbligazioni contratte da una società successivamente assoggettata a procedura concorsuale, non può essere insinuata nel passivo di quest'ultima dal creditore garantito come causa di prelazione relativa al credito verso il debitore assoggettatovi, atteso che alla massa attiva dei beni del debitore non può essere acquisita la cosa oggetto del pegno, della quale il terzo costituente non ha perduto né la proprietà, né il diritto alla restituzione, in caso di integrale soddisfazione del creditore nell'ambito della procedura concorsuale";
  • Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 29 gennaio 2021, n, 2151
    "La costituzione volontaria di pegno su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di dipendenti pubblici (nella specie, quote di stipendio e TFR), anche in ragione della sua causa concreta, ravvisabile "ex latere creditoris" nel vincolo sulla disponibilità degli emolumenti a garanzia del credito, è vietata ex art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 in forza dell'assimilazione funzionale di essa al pignoramento di crediti vietato, dalla citata norma, allo scopo di garantire la permanente destinazione dei detti emolumenti alla loro naturale funzione di fronteggiare i bisogni propri del dipendente e della sua famiglia";
  • Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 13 ottobre 202, n. 22096
    "La parte che nel primo grado del giudizio abbia qualificato il pegno di cose fungibili come irregolare, pertanto con facoltà per il creditore pignoratizio di disporre del bene oggetto della garanzia, in grado d'appello non può fondare la propria domanda sull'opposta qualificazione quale pegno regolare, attraverso la quale introdurrebbe in sede di gravame una nuova "causa petendi" o una nuova eccezione, entrambe precluse dall'art. 345 c.p.c.";
  • Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 17 maggio 2019, n. 13391
    "In tema di concordato preventivo, i beni personali dei soci illimitatamente responsabili (nella specie, di una s.a.s.) non entrano automaticamente nell'attivo concordatario; tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all'attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall'art. 160, comma 2, l. fall.";
  • Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 10 luglio 2018, n. 18082
    "I titolari di diritti reali di garanzia (nella specie, pegno di polizze) costituiti dal terzo non debitore, successivamente fallito, per le obbligazioni assunte tra altri soggetti, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all'art. 52 legge fall., atteso che questa disposizione non sottopone a concorso la posizione soggettiva del beneficiario della garanzia, il quale non è creditore diretto del fallito e perché, ove se ne volesse estendere l'ambito di applicazione fino a comprendere anche l'accertamento del diritto verso il fallito, quale terzo datore della garanzia, si verrebbe ad introdurre un anomalo contraddittorio con una ulteriore parte, ossia quella corrispondente al debitore garantito proprio dalla garanzia data dal fallito";
  • Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 22 giugno 2018, n. 16565
    "In tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno, ormai consolidatosi in favore della banca, è revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l'"eventus damni" deve considerarsi "in re ipsa", consistendo nella lesione della "par condicio creditorum" ricollegabile all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo, e non potendosi escludere "a priori" il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuati in seguito al passivo";
  • Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2818
    "Il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è né legittimato (per carenza di interesse), né tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 l.fall., per il soddisfacimento del proprio credito";
  • Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 agosto 2017, n. 38824
    "In materia di misure di prevenzione patrimoniale, è legittimo il sequestro di titoli obbligazionari costituiti in pegno regolare, che si configura nel caso in cui difetti il conferimento alla banca della facoltà di disporre del relativo diritto".
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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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