L'articolo 270 sexies del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Condotte con finalità di terrorismo".
Il testo aggiornato dell'art. 270 sexies c.p. dispone:
"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".
Fino al 2005 le condotte con finalità di terrorismo erano distinte dalle condotte di eversione, con l'avvento dell'art. 15 del Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, così come modificato dalla Legge di conversione del 31 luglio 2005 e con decorrenza dal 2 agosto 2005, il legislatore ha ricondotto le due fattispecie.
Vediamo gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 7 aprile 2023, n. 14885
"Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies cod. pen., non è sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell'azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto, che solo in presenza di tali condizioni, lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 7 aprile 2023, n. 14885
"Il delitto di addestramento o di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale, di cui all'art. 270-quinquies, ultima parte, cod. pen., è reato di pericolo concreto, caratterizzato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, da un duplice dolo specifico, costituito dalla volontà del soggetto agente di perseguire sia la finalità, intermedia, di addestrare altri o di conseguire, anche autonomamente, l'apprendimento di capacità all'uso di armi, di materiali esplosivi o di sostanze chimiche o batteriologiche, strumentali al compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, sia quella di terrorismo, anche internazionale, come definita dall'art. 270-sexies cod. pen".
Tribunale di Torino, sentenza 10 marzo 2023, n. 162
"Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies c.p., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 21 dicembre 2020, n. 36816
"Ai fini della configurabilità dell'aggravante della finalità terroristica di cui all'art. 270-sexies cod. pen. non è sufficiente il compimento di una qualsivoglia azione politica violenta, essendo necessario che la condotta sia potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività e sia rivolta ad organi di vertice delle istituzioni o di rilievo costituzionale, in funzione del tentativo di sovvertimento dell'assetto costituzionale o di rovesciamento del sistema democratico".
Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 23 luglio 2020, n. 22066
"Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 27 febbraio 2020, n. 7898
"Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche".
Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 8 marzo 2019, n. 10380
"In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, la natura di associazione terroristica si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'art. 270-sexies cod. pen".