L'articolo 270 septies del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Confisca".
Il testo aggiornato dell'art. 270 septies c.p. dispone:
"Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto".
La norma è stata introdotta ad opera dell'articolo 4, comma 1, lettera b, della Legge 28 luglio 2016, n. 153.
In caso di condanna oppure di applicazione del patteggiamento (ex art. 444 del codice di procedura penale) nel caso dei reati con fine di terrorismo, come previsto dall'art. 270 sexies c.p., viene prevista la confisca.
Il legislatore ha disposto la confisca delle cose che servirono oppure furono utilizzate alla commissione del reato, così come la confisca delle cose che ne hanno costituito il prezzo, il prodotto oppure il profitto.
Ove non sia possibile procedere in tal senso, viene disposta la confisca dei beni dell'autore del reato per un valore che corrisponda al prezzo, prodotto o profitto.