L'articolo 270 quinquies 2 del Codice penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro".
Il testo aggiornato dell'art. 270 quinquies 2 c.p. dispone:
"Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000".
Il legislatore intende perseguire la condotta di colui il quale commetta un favoreggiamento reali per gli associati di terrorismo.
La norma, contrariamente alle precedenti, incarna un reato di evento per il quale la sottrazione di beni o senato ostacola il corretto esercizio della giustizia.