L'articolo 270 quinquies 1 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo".
Il testo aggiornato dell'art. 270 quinquies 1 c.p. dispone:
"Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".
La norma in esame è stata introdotta dall'articolo 4 della Legge 28 luglio 2016, n. 153, con decorrenza a partire dal 24 agosto 2016.
Il legislatore ha caratterizzato il lavoro normativo dei delitti associativi contro la personalità dello Stato prevedendo una forte anticipazione della tutela penale, coerentemente con la natura di reato di pericolo presunto.
La configurabilità della fattispecie necessita quindi la semplice messa a repentaglio del bene giuridico oggetto di tutela.