L'articolo 270 quater del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato come “Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale".
Il testo aggiornato dell’art. 270 quater c.p. dispone:
"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni".
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 30 anni
La ratio del legislatore nel delineare la norma tende alla volontà di ostacolare le attività terroristiche, anche con riferimento alle condotte di arruolamento e rafforzamento, cioè non prestando e non fornendo meccanismi idonei al rafforzamento.
L'articolo ha natura sussidiaria, ragion per cui sanziona chi partecipa o costituisce un'associazione terroristica; così come chi arruoli una o più persone.
Vediamo gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 29 maggio 2019, n. 23828
"In tema di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, la nozione di "arruolamento" è equiparabile a quella di "ingaggio", per esso intendendosi il raggiungimento di un serio accordo tra soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo, e soggetto che aderisce".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 maggio 2019, n. 23168
"Ai fini dell'integrazione del delitto di arruolamento passivo con finalità di terrorismo anche internazionale, di cui all'art. 270-quater, comma secondo, cod. pen., non è necessaria la prova di un "serio accordo" con l'associazione (nella specie, Al Qaeda), ma è sufficiente la dimostrazione della concreta ed incondizionata disponibilità del neo arruolato al compimento di atti terroristici, anche a progettazione individuale, funzionali al raggiungimento degli scopi eversivi di matrice "jihadista" propagandati dall'organizzazione criminale".
Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 9 febbraio 2017, n. 6061
"Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art.270 quinquies cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 9 ottobre 2015, n. 40699
"Il delitto di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, previsto dall'art. 270 quater cod. pen., può configurarsi in forma tentata, non costituendo ostacolo alla applicazione della generale previsione di cui all'art. 56 cod. pen. la sua natura di reato di pericolo".
Tribunale di Brescia, ordinanza 30 aprile 2015
"Le disposizioni di cui agli artt. 270 bis e ss. c.p., in gran parte introdotte o modificate dal D.L. n. 144 del 2005, sono finalizzate a punire condotte prodromiche a quelle di attentato previste nell'art. 270 sexies c.p., anticipando così la soglia di tutela penale anche a motivo della gravità delle condotte-fine perseguite. Orbene, punendo l'arruolamento, si è inteso estendere la tutela penale anche a condotte pericolose e sintomatiche dell'appartenenza ad un sodalizio terroristico anche al di fuori della riconosciuta partecipazione all'associazione stessa, con ciò ampliando l'area di intervento penale rispetto allo stesso delitto di cui all'art. 270 bis c.p.. In definitiva, le disposizioni in parola tra cui rientra anche l'art. 270 quater c.p. sono volte a punire attività che sarebbero meramente preparatorie, rispetto ai delitti – fine, quali attentati terroristici, destabilizzazione dell'ordinamento statuale o di altri Stati esteri, che si intendono scongiurare. Motivo questo per cui, nella fattispecie, a dispetto di quanto asserito nell'ordinanza impugnata, si sottolineava come ritenere configurabile il tentativo del delitto di arruolamento significasse anticipare ancora di più la soglia dell'intervento penale rispetto a norme che costituiscono a loro volta un'anticipazione di tutela. Conseguentemente, si riteneva non previsto dalla legge il delitto di arruolamento tentato".