L'articolo 270 quater 1 del Codice Penale, di cui al libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, è rubricato "Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo".
Il testo aggiornato dell'art. 270 quater 1 c.p. dispone:
"Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni".
Procedibilità: d’ufficio
Competenza: Tribunale collegiale
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 16 anni
La norma è stata inserita ad opera dell'articolo 1 del Decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, con decorrenza a partire dal 20 febbraio 2015, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43 con decorrenza dal 21 aprile 2015.
Il legislatore ha previsto la norma come risposta alle condotte prodromiche al compimento di atti terroristici.
La natura del reato assume le fattezze di pericolo presunto, proprio in linea con il principio di materialità concreta richiesta ai fatti.