L’articolo 270 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato come "Associazioni sovversive".
Il testo aggiornato dell'art. 270 c.p. dispone:
"Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento".
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise; Tribunale monocratico (2° comma)
Arresto: obbligatorio; no (2° comma)
Fermo: consentito; non consentito (2° comma)
Custodia cautelare in carcere: consentita; non consentita (2° comma)
Altre misure cautelari personali: consentite; non consentite (2° comma)
Termine di prescrizione: 10 anni (1° comma); 6 anni (2° comma)
Il legislatore ha inteso assicurare l'integrità dello Stato in presenza delle aggressioni interne sovversive.
Vediamo alcuni degli orientamenti rilevanti della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 27 settembre 2019, n. 39810
"Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 270 cod. pen., è necessaria l'esistenza di una struttura organizzata avente un programma finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e dotata di mezzi strumentali idonei a perseguire tale risultato, non essendo sufficiente il mero perseguimento di un'idea eversiva".
Tribunale di Brescia, ordinanza 30 aprile 2015
"Le disposizioni di cui agli artt. 270 bis e ss. c.p., in gran parte introdotte o modificate dal D.L. n. 144 del 2005, sono finalizzate a punire condotte prodromiche a quelle di attentato previste nell'art. 270 sexies c.p., anticipando così la soglia di tutela penale anche a motivo della gravità delle condotte-fine perseguite. Orbene, punendo l'arruolamento, si è inteso estendere la tutela penale anche a condotte pericolose e sintomatiche dell'appartenenza ad un sodalizio terroristico anche al di fuori della riconosciuta partecipazione all'associazione stessa, con ciò ampliando l'area di intervento penale rispetto allo stesso delitto di cui all'art. 270 bis c.p.. In definitiva, le disposizioni in parola tra cui rientra anche l'art. 270 quater c.p. sono volte a punire attività che sarebbero meramente preparatorie, rispetto ai delitti – fine, quali attentati terroristici, destabilizzazione dell'ordinamento statuale o di altri Stati esteri, che si intendono scongiurare. Motivo questo per cui, nella fattispecie, a dispetto di quanto asserito nell'ordinanza impugnata, si sottolineava come ritenere configurabile il tentativo del delitto di arruolamento significasse anticipare ancora di più la soglia dell'intervento penale rispetto a norme che costituiscono a loro volta un'anticipazione di tutela. Conseguentemente, si riteneva non previsto dalla legge il delitto di arruolamento tentato".
Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 20 novembre 2013, n. 46340
"Il reato di associazione sovversiva (art. 270 c.p.) e quello di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) si differenziano tra loro essenzialmente per il fatto che il primo postula l'impiego di una violenza generica mentre il secondo quello di una violenza di tipo terroristico; il che giustifica la maggiore severità della pena che per quest'ultimo è stata prevista".
Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 30 novembre 2013, n. 40348
"La fattispecie di associazione sovversiva di cui all'art. 270 cod. pen. sanziona ogni condotta violenta programmaticamente diretta a menomare le libertà fondamentali espressione del sistema democratico e pluralistico, che tutela la titolarità e l'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, sicchè la nozione di "ordinamenti sociali" costituiti nello Stato non si esaurisce nelle istituzioni, seppur latamente intese, ma esprime tali fondamentali articolazioni di libertà mediante le quali si realizza il modello pluralistico disegnato dalla Costituzione".
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 11 ottobre 1989, n. 13346
"La speciale causa di non punibilità prevista dal terzo comma, lett. b) dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (non punibilità per la commissione di uno dei reati di cui agli art. 307, 378 e 379 cod. pen. nei confronti di persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 270, 270 bis, 304, 305 e 306 cod. pen., se forniscono completa informazione sul favoreggiamento commesso) si applica soltanto se la persona favorita abbia posto in essere uno dei delitti normativamente indicati. L'elencazione è tassativa e non si estende ad ipotesi simili ".