video suggerito
video suggerito
13 Ottobre 2023
9:00

Art. 27 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 27 della Costituzione codifica il principio di personalità della responsabilità personale.

Art. 27 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
art. 27 della Costituzione

L’art. 27 della Costituzione italiana così dispone:

La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte”.

Spiegazione dell’art. 27 della Costituzione

La norma di cui all’art. 27 della Costituzione stabilisce il principio della personalità della responsabilità penale.

La dottrina ha sottolineato che tale principio va inteso secondo una duplice accezione:

  • nessuno può rispondere penalmente per un fatto altrui;
  • nessuno può rispondere per un reato se non lo ha commesso almeno per colpa.

L’art. 27 della Costituzione, dunque, segna l’ingresso nel nostro ordinamento del divieto della responsabilità oggettiva in ambito penale.

Al secondo comma viene poi stabilito che l’imputato non può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva: viene cioè codificato il principio di non colpevolezza.

Viene inoltre stabilito che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Come ha sottolineato autorevole dottrina, il concetto di rieducazione va inteso nel senso di “reintegrazione sociale”.

All’ultimo comma è stabilito, infine, che è vietata la pena di morte: principio di civiltà giuridica che il nostro ordinamento ha fatto proprio.

Casistica giurisprudenziale

Alcune interessanti sentenze sul tema:

Corte Costituzionale, ordinanza del 4 dicembre 2019, n. 250

"Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza e per oscurità del petitum, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Fermo in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., degli artt. 94 e 95 cod. pen, nonché, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 92, primo comma, cod. pen. Il giudice a quo, senza neppure affrontare il profilo della rilevanza e trascurando del tutto i rilievi posti a base della sentenza n. 114 del 1998 – specie laddove ha puntualizzato che, secondo l'uniforme giurisprudenza di legittimità, la nozione di "infermità", su cui si basa la distinzione tra ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool, è necessariamente riconducibile, sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica – non ha offerto congrua motivazione tanto sulle acquisizioni conseguite in campo scientifico che imporrebbero una revisione degli approdi della richiamata pronuncia, quanto sulle ragioni per le quali risulterebbero violati i parametri costituzionali evocati. Anche con riferimento all'ubriachezza volontaria o colposa le censure si rivelano indeterminate, avendo il rimettente ancora una volta trascurato l'orientamento giurisprudenziale consolidato nell'affermare che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato. Né viene chiarito se l'obiettivo avuto di mira sia una pronuncia integralmente caducatoria ovvero una pronuncia additiva, che allinei le norme coinvolte (o parte delle disposizioni censurate) alla evoluzione scientifica. (Precedenti citati: sentenze n. 114 del 1998 e n. 33 del 1970)".

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 7 marzo 2022, n. 8097

"In tema di maltrattamenti in famiglia, l'imputazione soggettiva dell'evento aggravatore, non voluto, della morte della vittima per suicidio postula un coefficiente di prevedibilità in concreto di tale evento come conseguenza della condotta criminosa di base, in modo che possa escludersi – in ossequio al principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale – che la condotta suicidiaria sia stata oggetto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente".

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views