L’articolo 268 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato come "Parificazione degli Stati alleati",
Il testo aggiornato dell'art. 268 c.p. dispone:
"Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano".
La necessità avvertita dal legislatore è quella di sanzionare tutti quei comportamenti illeciti che, idonei a ledere gli interessi dello Stato italiano, degli alleati e degli associati.
Uno stato si dice alleato in virtù di un consolidato rapporto diplomatico, così come lo stato associato è tale in forza di uno stato di fatto e non di un accordo pattizio.
Vediamo l'orientamento della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 27 febbraio 1970, n. 185
"Integra la fattispecie del reato di spionaggio militare previsto dall'art. 257 cp, indipendentemente da qualsiasi riferimento all'art. 268 cp, l'aver procacciato all'Unione Sovietica un documento segreto relativo ai movimenti di aerei da combattimento stanziati in Spagna presso una base della N.A.T.O. e operanti nel quadro dell'alleanza politico e militare stabilita tra lo Stato Italiano e gli Stati Uniti d'America per mezzo del Patto Atlantico".