L'articolo 267 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato come "Disfattismo economico".
Il testo aggiornato dell'art. 267 c.p. dispone:
"Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico".
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 24 anni
Il legislatore getta le basi per la tutela e salvaguardia delle condizioni economiche interne al Paese anche nel caso del sussistente tempo bellico.
Il bene giuridico tutelato è proprio il normale andamento del mercato economico in tempo di guerra e la disciplina rappresenta una forma particolare del reato di aggiotaggio, di cui all'art. 501 c.p.
I mezzi diretti a al disfattismo devono anche essere idonei al compimento così come idonei a mettere in pericolo la resistenza organizzata dello Stato italiano.
Non si ritiene configurabile il tentativo.