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25 Settembre 2023
9:00

Art. 265 c.p.: Disfattismo politico

L'art. 265 c.p., rubricato “Disfattismo politico”, rientra nel Libro II, Titolo I, Capo I del Codice. Vediamo la norma, la sua spiegazione e gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 265 c.p.: Disfattismo politico
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 265 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato come “Disfattismo politico”.

Il testo aggiornato dell’art. 265 c.p. dispone:

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è non inferiore a quindici anni:

1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico”.

Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentito
Altre misure cautelari personali: consentito
Termine di prescrizione: 24 anni (1° e 2° comma); imprescrittibile (3° comma: v. art. 157, comma 8)

La ratio della disposizione intende richiamare e salvaguardare l’interesse nazionale alla coesione sociale e alla capacità di resistenza delle forze al fronte impiegate contro il nemico.

Il bene giuridico oggetto di tutela è la tranquillità della comunità impegnata in guerra al non divenire vulnerabile innanzi a “voci” e “dicerie” diffuse per sfiancare gli animi.

Tali notizie false e tendenziose sono idonee a gettare allarme sociale o deprimere gli animi.

Elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come la consapevolezza e la volontà orientate a destare un pubblico allarme.

Vediamo gli orientamenti della giurisprudenza:

Corte di Cassazione, sentenza 11 luglio 1953
Per "voce" deve intendersi una diceria incontrollabile, che corre nel pubblico sopra un determinato oggetto. La "notizia" consiste invece in un ragguaglio, in una informazione positiva su un determinato fatto, che sia fondata, o si pretenda fondata, su elementi oggettivi. Perché l'informazione su fatti futuri possa essere considerata come "notizia" ai fini dell'art. 265 è necessario che l'avvenimento futuro sia prospettato come la conseguenza di un fatto già accaduto, mentre l'avvenimento futuro costituisce più propriamente oggetto di una previsione, di un pronostico, e non già di una notizia. Il carattere di concretezza, cioè di appartenenza, o quanto meno di riferibilità al mondo esteriore, contraddistingue nettamente la notizia dell'apprezzamento che, anche se ispirato da malignità o da spirito denigratorio, non è punito dall'art. 265 c.p.”.

Corte di Cassazione, sentenza 12 febbraio 1952
Non integrano il delitto le manifestazioni di idee e convincimenti ad un amico”.

Corte di Cassazione, sentenza 5 febbraio 1945
Non integra il delitto lo sfogo verbale di un fanatico”.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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