L’articolo 264 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato come “Infedeltà in affari di Stato”.
Il testo aggiornato dell’art. 264 c.p. dispone:
“Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d’Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 24 anni
L’interesse tutelato dalla norma è il dovere di fedeltà a cui sono chiamati i soggetti chiamati a trattare gli affari dello Stato all’estero.
Nonostante la norma apra la propria disciplina con il riferimento generico “chiunque”, per la sua particolarità è chiaro che il reato sia proprio.
Sul punto la dottrina è unanime nel ritenere che autore del delitto possa essere esclusivamente chi sia chiamato a rappresentare lo Stato e i suoi interessi nelle trattative con l’estero.
L’azione del reato, ovvero la condotta del delitto, può essere sia di tipo omissivo che commissivo.
Indubbio però è che il Giudice, pur trovandosi davanti ad un reato di pericolo, è chiamato alla valutazione delle circostanze concrete al fine di verificare l’idoneità della condotta lesiva degli interessi dello Stato.