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20 Settembre 2023
15:00

Art. 263 c.p.: Utilizzazione dei segreti di Stato

L'art. 263 c.p., rubricato come “Utilizzazione dei segreti di Stato”, rientra nel Libro II, Titolo I, Capo I. Vediamo la norma, la sua spiegazione e gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 263 c.p.: Utilizzazione dei segreti di Stato
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 263 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato come “Utilizzazione dei segreti di Stato”.

Il testo aggiornato dell’art. 263 c.p. dispone:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l’ergastolo”.

Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentito
Altre misure cautelari personali: consentito
Termine di prescrizione: 24 anni (1° comma); imprescrittibile (2° comma: v. art. 157, comma 8)

La norma intende tutelare l’inviolabilità delle informazioni di interesse nazionale e, più in generale, garantisce il controllo e la segretezza di tutti i documenti e di tutte le notizie concernenti la sicurezza dello Stato.

Particolare precisazione da sottolinearsi è la modifica operata nella parte conclusiva della norma, “la pena dell’ergastolo”  adesso enunciata ha sostituito la pregressa previsione della pena di morte disposta in origine. Si ricorda, infatti, che la pena di morte è stata abolita dall’ordinamento italiano in virtù del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224 e del D. Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.

Il reato configurato ai sensi dell’art. 263 c.p., è un reato proprio ovvero che può essere commesso esclusivamente da colui il quale rivesta un particolare qualifica: cioè pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio.

Costoro sono perseguiti dalla legge e puniti per la rivelazione di tutte quelle informazioni concernenti la sicurezza dello Stato e che hanno appreso per ragioni del proprio ufficio. Tali documenti e atti  riguardanti invenzioni, scoperte scientifiche o applicazioni industriali che avrebbero dovuto rimanere segreti ma vengono utilizzati dall’autore del reato per trarne un profitto per sè o per altri.

Il secondo comma contempla una circostanza aggravante per la quale trova applicazione la pena dell'ergastolo, qualora il fatto sia commesso per favorire uno Stato nemico in tempo di guerra, o se l'utilizzo improprio abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le sue operazioni militari.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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