L’articolo 261 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei Delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato “Rivelazione di segreti di Stato”.
Il testo aggiornato dell’art. 261 c.p.dispone:
“Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise; Tribunale monocratico (I parte del 5° comma)
Arresto: obbligatorio; no (I parte del 5° comma)
Fermo: si; no (I parte del 5° comma)
Custodia cautelare in carcere: si; no (I parte del 5° comma)
Altre misure cautelari personali: si; no (I parte del 5° comma)
Termine di prescrizione: 24 anni (1° e 2° comma); imprescrittibile (3° comma: v. art. 157, comma 8); 6 anni (I parte del 5° comma); 15 anni (II parte del 5° comma: v. art. 157, comma 2)
La norma intende perseguire l’interesse dello Stato in termini di sicurezza e controllo delle informazioni concernenti la sicurezza nazionale, senza lasciar trapelare informazioni che altrimenti metterebbero a repentaglio la sicurezza.
Le notizie segretate, ovvero quelle coperte dal segreto di Stato ai sensi dell’art. 256 c.p., raccolgono informazioni riguardanti gli obiettivi dello Stato e punisce chiunque riveli tali notizie.
Il secondo comma prevede una circostanza aggravante specifica nel caso in cui la rivelazione di notizie sensibili in tempo di guerra, così da compromettere le strategie difensive e offensive dello Stato.
Il terzo comma dispone invece una circostanza aggravante speciale, richiamando l’ipotesi di spionaggio politico o militare che abbia potuto minare la sicurezza dello stato nazionale.
Infine, l’ultimo comma prevede la disciplina colposa relativa a chi riveli con colpa le informazioni coperte da segreto: sia chi abbia ritenuto le notizie non coperte da segreto, sia chi ne abbia permesso la conoscenza a terzi.
Vediamo alcuni tra gli orientamenti della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 8 aprile 2022, n. 13649
“Non sussiste necessario rapporto di specialità tra i reati di cui agli artt. 257 cod. pen. (spionaggio politico o militare) e 261, comma 3, cod. pen. (rivelazione di segreti di Stato a scopo di spionaggio politico o militare), e quelli previsti agli artt. 86 cod. pen. mil. di pace (rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio) e 88 cod. pen. mil. di pace (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio), non essendo perfettamente sovrapponibili le condotte incriminate, posto che le norme del codice penale ordinario contemplano una finalità non solo militare ma anche politica”.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 29 gennaio 2002, n. 3348
“In tema di procacciamento e rivelazione di notizie di carattere segreto o riservato concernenti la sicurezza dello Stato, è sindacabile da parte del giudice il provvedimento impositivo del segreto ovvero del divieto di divulgazione, che concorre ad integrare l'elemento costitutivo della "segretezza" o "riservatezza" dei delitti di cui agli artt. 256, 261 e 262 cod. pen., in ordine al duplice profilo della pertinenza ed idoneità offensiva delle informazioni procurate o rivelate in relazione agli interessi pubblici indicati dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e della natura non eversiva dell'ordine costituzionale dei fatti segretati”.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 14 luglio 1966, n. 188
“A tutela dell'interesse militare e, perciò stesso, dell'interesse della sicurezza dello Stato, il codice penale vigente, innovando a quello del 1889, prevede un gruppo di Disposizioni che puniscono come delitti fatti che siano compiuti a fine di spionaggio militare (art 257 e 258) o la rivelazione di notizie segrete o riservate (art 261 e 262). Quando, invece, i fatti, di per sé idonei allo spionaggio, non risultano univocamente diretti ad esso, potendo essere determinati da altri motivi (curiosità ecc.), così che non sarebbero punibili come tentativo di alcuno dei delitti preveduti negli artt 256-258, il codice penale prevede all'art 260 una particolare disposizione diretta a reprimerli autonomamente come indizi di un possibile scopo spionistico. Ai fini di stabilire se, nel caso concreto sottoposto al suo esame, ricorrano gli estremi del reato di ‘spionaggio indiziario',il giudice di merito deve accertare nei suoi precisi termini il fatto addebitato all'imputato, per individuare se esso pur non essendo univocamente diretto allo spionaggio ne possa tuttavia costituire un indizio”.