L’art. 26 della Costituzione italiana così dispone:
“L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici”.
Spiegazione dell’art. 26 della Costituzione
La norma di cui all’art. 26 della Costituzione stabilisce che l’estradizione del cittadino può essere ammessa solo se lo stabiliscono le convenzioni internazionali.
Il divieto espresso è sancito dal comma 2, in quanto viene stabilito che l’estradizione non può essere ammessa in alcun caso per reati politici.
Casistica giurisprudenziale
Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza del 17 maggio 2023, n. 21125
“In tema di estradizione per l'estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato da Corte EDU, 06/10/2022, Liu c. Polonia, di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali, danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione”.
Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza del 9 gennaio 2023, n. 346
“In tema di estradizione per l'estero, il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. II del Trattato bilaterale di estradizione fra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, come modificato dall'Accordo del 3 maggio 2006, ratificato con legge 16 marzo 2009, n. 25, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo l'applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato esistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda estradizionale avanzata dal Governo degli Stati Uniti, relativa a reati fiscali, demandando al Giudice del rinvio di verificare se gli illeciti contestati abbiano o meno rilevanza penale in Italia, avuto riguardo alle soglie di punibilità previste dagli artt. 4 e 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)”.
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 26 maggio 2023, n. 23262
“In tema di estradizione passiva, non può essere addotta quale motivo ostativo alla consegna l'avvenuta prescrizione ove siano in contestazione crimini contro l'umanità, i quali offendono gli interessi transnazionali e violano lo "jus cogens", ovvero quelle norme di diritto vivente considerate da tutti gli Stati universalmente vincolanti, che, poste al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalgono su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, essendo incorporate nell'ordinamento interno dall'art. 10 Cost. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal governo uruguaiano nei confronti di un cittadino di quel Paese, all'epoca militare, indagato per l'omicidio di un oppositore del regime deceduto a cagione delle torture subite, nella quale la Corte ha rilevato che il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è affermato anche dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, ratificato dall'Uruguay, ed ha evidenziato che l'art. 4 legge 14 luglio 2017, n. 110, esclude che possa essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri indagati o condannati all'estero per fatti integranti tortura)”.