video suggerito
video suggerito
18 Settembre 2023
17:00

Art. 259 c.p.: Agevolazione colposa

L'art. 259 c.p., rubricato "Agevolazione colposa", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo I del Codice Penale. Vediamo la norma, la sua spiegazione e gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 259 c.p.: Agevolazione colposa
Dottoressa in Giurisprudenza
Immagine

L’articolo 259 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Agevolazione colposa”.

Ecco il testo aggiornato dell'art. 259 c. :

Quando l'esecuzione di alcuni dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato”.

Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise; Tribunale monocratico (udienza preliminare) (1° comma)
Arresto: facoltativo (1° comma); obbligatorio(2° comma)
Fermo: non consentito (1° comma); consentito (2° comma)
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentita
Termine di prescrizione: 6 anni (1° comma); 15 anni (2° comma: v. art. 157, comma 2)

L'articolo disciplina la punibilità per colpa di colui che ha reso possibile o agevolato l'esecuzione dei delitti previsti ex artt. 255; 256; 257 e 258 presupponendo per gli stesi la volontarietà della condotta.

Tra gli orientamenti della giurisprudenza in materia vi è

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 14 luglio 1966, n. 188
"A tutela dell'interesse militare e, perciò stesso, dell'interesse della sicurezza dello stato, il codice penale vigente, innovando a quello del 1889, prevede un gruppo di Disposizioni che puniscono come delitti fatti che siano compiuti a fine di spionaggio militare (art 257 e 258) o la rivelazione di notizie segrete o riservate (art 261 e 262). Quando, invece, i fatti, di per se idonei allo spionaggio, non risultano univocamente diretti ad esso, potendo essere determinati da altri motivi (curiosità ecc.), cosi che non sarebbero punibili come tentativo di alcuno dei delitti preveduti negli artt 256-258, il codice penale prevede all'art 260 una particolare disposizione diretta a reprimerli autonomamente come indizi di un possibile scopo spionistico . Ai fini di stabilire se, nel caso concreto sottoposto al suo esame, ricorrano gli estremi del reato di ‘spionaggio indiziario',il giudice di merito deve accertare nei suoi precisi termini il fatto addebitato all'imputato, per individuare se esso pur non essendo univocamente diretto allo spionaggio ne possa tuttavia costituire un indizio".

Avatar utente
Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views