L’articolo 258 del Codice Penale, d cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione”
L'art. 258 c.p. dispone:
“Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 24 anni (1° comma); imprescrittibile (2° e 3° comma: v. art. 157, comma 8)
La disposizione tutela l’interesse dello Stato a circoscrivere la conoscenza delle notizie riservate e la cui diffusione può pregiudicare l’integrità dello Stato e del suo ordine democratico.
Vediamo alcuni tra gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1434
"In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 23 aprile 1982, n 4240
"La normativa prevista nella legge 24 ottobre 1977 n.. 801 attiene esclusivamente al segreto di stato – cioè agli atti, documenti, notizie, attività la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità dello stato democratico e che, quindi, devono essere coperti dal segreto – e non anche alle notizie riguardanti cose, fatti ed atti che sono conosciuti in un determinato ambito spaziale o personale, ma che, comunque, nell'interesse dello stato, non possono essere divulgate".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 7 ottobre 1970, n, 395
"Il DL 11 luglio 1941, n 1161, nella parte in cui comporta la devoluzione alla p.a. della competenza a stabilire se una notizia costituisca o meno segreto militare, senza possibilità di Sindacato da parte dello organo giurisdizionale, non contrasta con gli artt 24 e 25 della Costituzione. Nell'art 82 della stessa Costituzione, infatti, è contenuto un esplicito riconoscimento di quei limiti di natura sostanziale e processuale ai quali l'autorità giudiziaria è soggetta in rapporto a questioni nelle quali interferisca un segreto di Stato o qualsivoglia altro segreto tutelato dall'ordinamento giuridico".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 14 luglio 1966, n. 188
"A tutela dell'interesse militare e, perciò stesso, dell'interesse della sicurezza dello stato, il codice penale vigente, innovando a quello del 1889, prevede un gruppo di Disposizioni che puniscono come delitti fatti che siano compiuti a fine di spionaggio militare (art 257 e 258) o la rivelazione di notizie segrete o riservate (art 261 e 262). Quando, invece, i fatti, di per se idonei allo spionaggio, non risultano univocamente diretti ad esso, potendo essere determinati da altri motivi (curiosità ecc.), cosi che non sarebbero punibili come tentativo di alcuno dei delitti preveduti negli artt 256-258, il codice penale prevede all'art 260 una particolare disposizione diretta a reprimerli autonomamente come indizi di un possibile scopo spionistico . Ai fini di stabilire se, nel caso concreto sottoposto al suo esame, ricorrano gli estremi del reato di ‘spionaggio indiziario', il giudice di merito deve accertare nei suoi precisi termini il fatto addebitato all'imputato, per individuare se esso pur non essendo univocamente diretto allo spionaggio ne possa tuttavia costituire un indizio".