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11 Settembre 2023
11:00

Art. 256 c.p.: Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

L'art. 256 c.p., ovvero "Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato" , è inserito all'interno del Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato , Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato. Vediamo la norma, la sua spiegazione e gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza.

Art. 256 c.p.: Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 256 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato , Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato".

Ecco il testo aggiornato dell'art. 256 c.p.:

"Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari".

Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise (1° e 4° comma); Tribunale monocratico (3° comma)
Arresto: obbligatorio (1° e 4° comma); facoltativo (3° comma)
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si
Termine di prescrizione: 10 anni (1° comma); 8 anni (3° comma); imprescrittibile (4° comma: v. art. 157, comma 8)

La norma intende tutelare l'inviolabilità degli interessi dello Stato, così come la segretezza degli atti e documenti legati alla sua sicurezza nazionale.

Ai sensi dell'articolo 39, della Legge 3 agosto 2007, n. 124, sono ritenuti coperti dal segreto di Stato "gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni posti dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato".

Investito del ruolo di soggetto agente può essere anche colui il quale detenga già le notizie per l'incarico investito, oppure per aver mancato di consegnare la documentazione sensibile dopo la cessazione dell'incarico.

Vediamo alcuni degli orientamenti rilevanti della giurisprudenza:

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 29 gennaio 2002, n. 3348
"In tema di procacciamento e rivelazione di notizie di carattere segreto o riservato concernenti la sicurezza dello Stato, è sindacabile da parte del giudice il provvedimento impositivo del segreto ovvero del divieto di divulgazione, che concorre ad integrare l'elemento costitutivo della "segretezza" o "riservatezza" dei delitti di cui agli artt. 256, 261 e 262 cod. pen., in ordine al duplice profilo della pertinenza ed idoneità offensiva delle informazioni procurate o rivelate in relazione agli interessi pubblici indicati dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e della natura non eversiva dell'ordine costituzionale dei fatti segretati".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 12 settembre 1985, n. 8018
"Oggetto della tutela penale del delitto di cui all'art. 256 cod. pen. (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello stato) è l'interesse relativo alla personalità internazionale o interna dello stato, in quanto è opportuno evitare che notizie riservate o segrete, concernenti la sicurezza o altro interesse politico, interno o internazionale dello stato, vengano a cognizione di persone non autorizzate, di tal che il bene giuridico protetto viene leso quando l'azione è causalmente adeguata a produrre la lesione di quel bene".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 14 luglio 1966, n. 188
"A tutela dell'interesse militare e, perciò stesso, dell'interesse della sicurezza dello stato, il codice penale vigente, innovando a quello del 1889, prevede un gruppo di Disposizioni che puniscono come delitti fatti che siano compiuti a fine di spionaggio militare (art 257 e 258) o la rivelazione di notizie segrete o riservate (art 261 e 262). Quando, invece, i fatti, di per se idonei allo spionaggio, non risultano univocamente diretti ad esso, potendo essere determinati da altri motivi (curiosita ecc), cosi che non sarebbero punibili come tentativo di alcuno dei delitti preveduti negli artt 256-258, il codice penale prevede all'art 260 una particolare disposizione diretta a reprimerli autonomamente come indizi di un possibile scopo spionistico . Ai fini di stabilire se,nel caso concreto sottoposto al suo esame, ricorrano gli estremi del reato di ‘spionaggio indiziario',il giudice di merito deve accertare nei suoi precisi termini il fatto addebitato all'imputato, per individuare se esso pur non essendo univocamente diretto allo spionaggio ne possa tuttavia costituire un indizio".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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