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15 Settembre 2023
11:00

Art. 255 c.p.: Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

L'art. 255 c.p., è rubricato come "Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato", di cui al Libro II, Titolo I, Capo I del Codice Penale. Vediamo la norma, la sua spiegazione e gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 255 c.p.: Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 255 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato”.

Ecco il testo aggiornato dell'art. 256 c.p.:

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari”.

Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 24 anni (1° comma); imprescrittibile (2° comma: v. art. 157, comma 8)

La norma punisce sia il cittadino italiano che lo straniero, riferendosi a loro con la formula generica “chiunque”. Successivamente passa all’identificare due aggravanti ad effetto speciale.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la sicurezza dello Stato.

Vediamo alcuni tra gli orientamenti della giurisprudenza in tema di Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato:

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 2 febbraio 2000, n. 1289
"Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 255 c.p., per «atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato », possono intendersi – nell'ambito dell'accertamento del requisito della segretezza, demandato all'autorità giudiziaria -anche quelli per tali individuabili sulla base delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 comma 2, della legge 24/10/1977 n. 801. Fra gli atti e documenti anzidetti possono quindi rientrare anche quelli concernenti le spese riservate effettuate dai servizi segreti, cui si riferisce la direttiva n. 4012/1 del 10 gennaio 1986, sempre che gli stessi contengano elementi tali da rivelare il contesto nel quale il prelievo o la spesa si inseriscono. Nel caso di sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, prevista come reato dall'art. 255 c.p., la punibilità non è esclusa dal fatto che l'agente abbia operato con l'intento, poi realizzato, di produrre gli atti o documenti anzidetti all'autorità giudiziaria, nell'ambito di procedimento penale nel quale egli era imputato per altro reato"

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 2 febbraio 2000, n. 1289
"In tema di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, di cui all'art. 255 c.p., gli "atti o documenti" menzionati da tale articolo sono oggetto di tutela penale quali entità materiali aventi un contenuto tale da consentire di qualificarli come "concernenti la sicurezza dello Stato o altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato". A tal fine, occorre fare riferimento alla normativa in tema di "segreto di Stato" e di "divieto di pubblicazione", come imposto dall'art. 18 della legge 24/10/1977, n. 801, che rinvia, per la definizione di segreto interessante le fattispecie di cui al Libro II, Titolo I, Capo I e V del codice penale, a quella datane dagli artt. 1 e 12 della medesima legge. In particolare, l'art. 12 della legge n. 801 del 1977, nel definire concettualmente tale nozione, prescinde dalla esistenza di una formale indicazione dell'autorità competente circa il carattere segreto di atti o documenti (c.d. "classificazione di atti o di notizie"), riferendosi dunque anche a quegli atti che, pure in assenza di esplicito intervento qualificatorio dell'autorità, possiedano un carattere di segretezza per essere inerenti alla sicurezza dello Stato o alle altre finalità e interessi previsti dalla legge. Ne discende che, allorché non sia intervenuto un provvedimento di classificazione, la natura segreta di un atto, di un documento o di una notizia, ove venga in questione l'applicazione di una fattispecie che a quella nozione si richiami, deve essere accertata dall'autorità giudiziaria, con riferimento ai parametri indicati dalla legge n. 801 del 1977 e tenendo conto, come utile criterio orientativo, delle direttive n. 2001 del 30/7/1985 e n. 4112/1 del 10/1/1986 emanate dal Presidente del Consiglio ai fini di una pi- analitica individuazione degli atti o documenti coperti da segreto di Stato".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 2 febbraio 2000, n. 1289
"Gli «atti ed i documenti» menzionati dall'articolo 255 del codice penale sono oggetto di specifica tutela in sede penale quali entità materiali aventi un contenuto tale da consentire di qualificarli (essi atti o documenti) come concernenti la sicurezza dello Stato o altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato. L'articolo 12 della legge 24/10/1977 n. 801, prescinde dalla positiva valutazione dell'autorità competente circa la sussistenza del segreto (cosiddetta "classificazione" di atti e notizie) e si riferisce anche a quegli atti e/o a quelle notizie che, pur in assenza di un esplicito intervento qualificatorio dell'autorità, possiedano un carattere di segretezza per essere inerenti alla sicurezza dello Stato e alle altre finalità previste. L'apposizione del segreto e il divieto di divulgazione possono essere disposti dall'autorità solo in relazione a finalità determinate e da ciò consegue che, allorquando non sia intervenuto un provvedimento di classificazione, la natura (segreta o meno) di un atto, di un documento o di una notizia deve essere di volta in volta accertata dall'autorità giudiziaria, in relazione alle finalità previste dal legislatore. Si tratta infatti di valutazioni che, specie in assenza di qualificazioni da parte dell'autorità competente, concorrono a integrare la fattispecie incriminatrice e che in tanto possono essere validamente assunte a fondamento di un giudizio di responsabilità in quanto rientrino nelle finalità che la legge 801/1977 riconosce come le sole che possono consentire l'apposizione del segreto di Stato a notizie o documenti".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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