L’articolo 254 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Agevolazione colposa”.
Il testo aggiornato dell'art. 254 c.p. dispone:
“Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Tribunale monocratico (udienza preliminare)
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 6 anni
La disposizione tutela lo Stato in tempo sia di pace che di guerra affinché venga salvaguardata l'efficienza militare, impedendo la messa a repentaglio di strutture sensibili.
E’ configurabile il tentativo.
La norma intende perseguire penalmente colui il quale, pur avendo in custodia e/o vigilanza i beni così come enunciati dall'art. 253 c.p. e che, colposamente renda più agevole l'alterazione o la distruzione.
A carico di chi avrebbe avuto il compito di vegliare sui beni, per l'ordinamento, sussiste una cd. culpa in vigilando.
La culpa in vigilando attiene proprio alla colpa adducibile a chi, avendo l'obbligo di vegliare su una data circostanza, non adempia ai propri doveri di responsabilità oggettiva.