L’articolo 253 del Codice Penale, rientrante nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Distruzione o sabotaggio di opere militari”.
Il testo aggiornato dell'art 253 c.p. dispone:
“Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena dell’ergastolo:
1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 24 anni (1° comma); imprescrittibile (2° comma: v. art. 157, comma 8)
La norma incrimina una fattispecie speciale di danneggiamento, contemplando le condotte specifiche ma alternative di distruzione e sabotaggio di mezzi e opere militari, o comunque in uso alle Forze armate.
La disposizione prosegue poi prevedendo due aggravanti ad effetto speciale.
Le in origine punite con la pena di morte che, ormai abolita, è stata sostituita con la pena dell’ergastolo.
E’ configurabile il tentativo, dal momento che si tratta di un reato di danno.
Vediamo alcuni degli orientamenti rilevanti della giurisprudenza in materia:
Corte d'Assise, sentenza 19 giugno 2000, n. 925
"Configura reato di danneggiamento, e non di distruzione o sabotaggio di opere militari ex art. 253 c.p., l'aver arrecato danni economicamente apprezzabili ad una roulotte, oggetto appartenente al demanio militare, destinato ad un pubblico servizio ed esposto per necessità o destinazione alla pubblica fede".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 27 marzo 1992, n. 3744
"In tema di distruzione o sabotaggio di opere militari, devono ritenersi "opere adibite al servizio delle forze armate" quelle opere che, nate per una diversa destinazione, sono adoperate nell'interesse primario e per fini istituzionali delle forze armate e ricevono la tutela penale perché raccolte nei depositi militari".