L’articolo 252 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato "Frode in forniture in tempo di guerra”.
Il testo aggiornato dell'art. 252 c.p. dispone:
“Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 24 anni
La struttura del reato in esame ricalca la disposizione vigente per l’articolo 251 c.p., con la differenza di un’ulteriore accezione in termine di malizia ed espedienti impiegati nel sottrarre l’esecuzione del contratto, con la conseguenza che sussiste il dolo.
La ratio della norma è tutelare l'interesse dello Stato e di evitare episodi di frode nel corso dei contratti di forniture per le Forze Armate o per i civili, possa indebolire la potenza bellica o la popolazione dello Stato.
Con il termine frode si fa riferimento all'insieme di quegli artifizi e raggiri che possano far conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, così come descritto anche nel reato di truffa.