L’articolo 251 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato “Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra”.
Il testo aggiornato dell’art. 251 c.p. dispone:
“Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032.
Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise (1° comma); Tribunale monocratico (udienza preliminare 2° co.)
Arresto: obbligatorio (fattispecie dolosa); facoltativo (fattispecie colposa)
Fermo: consentito (1° comma); non consentito (2° comma)
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 10 anni (1° comma); 6 anni (2° comma)
Il reato punisce l’inadempimento delle forniture in tempo di guerra, esso rappresenta un reato proprio.
Quindi, l'autore del delitto potrà essere individuato solo tra coloro che abbiano particolari obblighi nei confronti dello Stato o di un altro suo ente e che, in tempo di guerra o di suo pericolo imminente, non adempiano ai contratti di fornitura (come per le scorte alimentari), sino a compromettere la resistenza delle popolazione e l’operato delle forze armate.