L’articolo 250 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato “Commercio col nemico”.
Il testo aggiornato dell’art. 250 c.p. dispone:
“Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 10 anni
La ratio della norma è da rintracciarsi nell’evitare di intrattenere scambi commerciali tra privati cittadini, rispettivamente dello Stato italiano e dello Stato nemico, che possano incrementare le disponibilità di quest'ultimo.
Non è configurabile il tentativo.
Il reato punisce le condotte illegittime in quanto tali, bastando il la situazione di pericolo potenzialmente in grado di mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato e i suoi interessi, mettendo invece in una posizione di vantaggio i propri nemici.