L’art. 25 della Costituzione italiana così dispone:
“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.
Spiegazione dell’art. 25 della Costituzione
La norma di cui all’art. 25 della Costituzione stabilisce due principi fondamentali:
- il principio di precostituzione del giudice naturale: la legge deve stabilire dei criteri in base ai quali è possibile predeterminare il giudice competente in relazione a una determinata questione. Questo principio è volto a evitare arbitrii e disuguaglianze in sede di applicazione della legge;
- il principio di legalità: nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. Stesso discorso vale per le misure di sicurezza, che devono essere espressamente previste dalla legge.
Il principio di legalità è codificato anche nelle fonti di carattere sovranazionale:
- Art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stabilito che: “1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”.
- Articolo 7 CEDU: “1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”.
Casistica giurisprudenziale
Di seguito alcune interessanti sentenze sul tema.
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza del 13 aprile 2023, n. 15728
“La violazione del principio di legalità della pena deve essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione anche quando dipenda da una riforma legislativa che, intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, abbia modificato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione con la quale il giudice d'appello aveva inflitto la pena della reclusione in ordine al delitto di lesioni personali, divenuto procedibile a querela a seguito della modifica normativa introdotta dal d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, e, pertanto, di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs 28 agosto 2000, n. 274, Autorità giudiziaria cui è preclusa la possibilità di infliggere pene detentive)”.
Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza del 14 marzo 2022, n. 8229
“In tema di sanzioni amministrative, non contrasta con il principio di legalità di cui all'art. 1 della l. 689/1981 – applicabile anche in riferimento alle sanzioni previste con legge regionale – la norma che, oltre a descrivere l'illecito amministrativo, ne preveda la sanzione mediante indicazione di un coefficiente di moltiplicazione di un moltiplicando, costituente il prezzo del bene o del servizio (evaso dal trasgressore) periodicamente aggiornato con atto normativo secondario, al solo fine di rendere attuale il predetto controvalore, avente portata generale per gli utenti o fruitori, e non al precipuo scopo di integrare la sanzione”.
Corte Costituzionale, sentenza del 7 giugno 2022, n. 140
“Il dovere tributario rientra tra quelli inderogabili di solidarietà, di cui l'art. 2 Cost. richiede l'adempimento. Tale qualificazione esprime un principio giuridico di integrazione attinente a quei valori di solidarietà che sono strutturali nel disegno costituzionale, e pone tale dovere, ma solo in quanto relativo a un'imposizione tributaria che possa ritenersi stabilita nel rispetto del principio di legalità, in relazione di coessenzialità con i diritti inviolabili. (Precedenti: S. 120/2021 – mass. 44816; S. 288/2019 – mass. 41902)”.