L’articolo 249 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato come “Partecipazione a prestiti a favore del nemico”.
Il testo aggiornato dell’art. 249 c.p. dispone:
“Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 24 anni
La ratio legis è di evitare che il privato cittadino possa concorrere ad accrescere le disponibilità economico-finanziarie del nemico.
Non è configurabile il tentativo.
La norma descrive un reato comune, commesso sia cittadino italiano che straniero: nel secondo caso, tuttavia, lo straniere deve agire (anche parzialmente) nel territorio dello Stato.
Il bene giuridico tutelato dall'ordinamento con la previsione in esame è, senza dubbio, l'interesse sovrano dello Stato.