L’articolo 248 del Codice Penale, di cui al Libo II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato “Somministrazione al nemico di provvigioni” .
Ecco il testo aggiornato dell'art. 248 c.p.:
“Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 24 anni
La disposizione tutela l’interesse dello Stato nell’evitare che le attività individuali possano compromettere il rapporto bellico, sia favorendo il nemico sia coadiuvando la sua ricerca di risorse.
Non è configurabile il tentativo.
Le condotte assumono rilievo sin dalle attività meramente preparatorie, così come comprovate da peculiari atteggiamenti.
In ogni caso, la norma descrive un reato comune: una condotta, cioè. che può essere commessa da chiunque (cittadino italiano o straniero che sia), purchè si svolga all'interno del territorio nazionale.
La condotta descritta ha ad oggetto la somministrazione di provvigioni e sostentamento che possano essere utili alla sopravvivenza del nemico, in alternativa il fornire cose utili ad arrecare un danno all'Italia.
L'elemento soggettivo è quello del dolo generico, inteso come la coscienza e la volontà di star agendo con la consapevolezza di star arrecando un danno allo Stat.