L’articolo 247 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, ed è rubricato “Favoreggiamento bellico”.
Ecco il testo aggiornato dell'art. 247 c.p. e cosa dispone:
“Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con l'ergastolo”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 24 anni (I parte); imprescrittibile (II parte)
La norma punisce l’intrattenimento dei rapporti con il cittadino straniero con l’intento di favorire le operazioni militari del nemico in danno dello Stato.
Non è configurabile il tentativo.
Il reato contempla una condizione obiettiva di punibilità che punisce con l’ergastolo il caso in cui le condotte producano l’intento perseguito.
Lo stato di guerra è elemento costitutivo del reato.
Vediamo alcuni tra gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza:
Corte dei Conti, sentenza 31 marzo 1984, n. 233
"L'art. 1, Legge 96 del 1955, che prevede la concessione di un assegno vitalizio di benemerenza in favore dei cittadini italiani perseguitati per l'attività politica svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, non è applicabile a chi sia stato detenuto in carcere per il reato di cui all'art. 247 c. p. -favoreggiamento bellico dello straniero nemico- anche qualora il giudice penale militare abbia successivamente dichiarato non perseguibile detto reato in base all'art. 16 del Trattato di pace".