L’articolo 246 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stao, è rubricato “Corruzione del cittadino da parte dello straniero”.
L'art 246 c.p. dispone:
“Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.
La pena è aumentata:
1) se il fatto è commesso in tempo di guerra;
2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 10 anni
La norma sanziona le attività di corruzione compiute dallo straniero in danno del cittadino italiano e da cui viene distinta la condotta passiva del cittadino che accetti o si faccia promettere denaro o altra utilità per sè o altri.
Ugualmente soggiace alla pena lo straniero-corruttore.
La disposizione prevede poi due circostanze aggravanti speciali, a seconda che il fatto sia commesso nel corso della guerra o propagandando a mezzo stampa, e ciò al fine di portare il cittadino italiano ad imbracciare le armi contro il proprio Stato e i suoi interessi.
Non è configurabile il tentativo.
Per quanto riguarda la consumazione del reato, si dice che lo stesso sia a consumazione frazionata poiché al suo interno vengono distinguersi il momento della promessa, dalla successiva dazione dell’utilità o del denaro.
Il dolo è specifico, poiché riconducibile al compimento di atti contrari all’interesse dello Stato.
Vediamo la giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 9 gennaio 1992, n. 100
"Il delitto di cui all'art. 246 del codice penale (corruzione dei cittadini da parte dello straniero) si consuma nel momento in cui il cittadino italiano accetta la promessa di qualche utilità al fine di compiere atti contrari all'interesse nazionale; non assume perciò alcun rilievo il fatto che nella successiva attività esecutiva dell'accordo criminoso l'imputato abbia chiesto aiuto ad un soggetto che abbia immediatamente denunciato il fatto ai servizi segreti italiani rendendo così inidonei al raggiungimento dello scopo i comportamenti dell'imputato stesso".