L’articolo 243 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato “Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano”.
Il testo aggiornato dell'art. 243 c.p. dispone:
“Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se la guerra segue o se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 24 anni (1° comma); imprescrittibile (2° comma, v. art. 157, comma 8)
La norma attualmente è di scarsa applicazione pratica e, secondo parte della dottrina, suole tutelare il generico interesse dello Stato a mantenere rapporti internazionali distesi Secondo un'altra corrente, invece, sarebbe da ricercarsi nella libertà ed esclusività a regolare i rapporti con l’estero.
L’articolo 243 c.p. fa riferimento a due condotte alternative: intrattenere intelligenze con lo straniero al fine coadiuvare lo Stato straniero nel muovere guerra contro lo Stato italiano oppure compiere atti diretti al medesimo scopo. Si tratta quindi di un reato plurisoggettivo.
Il secondo comma prevede un inasprimento della pena, attraverso l’applicazione dell’ergastolo, nel caso in cui l’attività produca lo scopo della guerra o delle ostilità.