L’articolo 242 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato come “Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano”.
Il testo aggiornato dell’art. 242 c.p. dispone:
“Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito con l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con l'ergastolo.
Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.
Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d’Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: imprescrittibile; v. art. 157, comma 8
La norma inquadra un reato proprio, commesso esclusivamente dal cittadino che non sia militare, poiché diversamente troverebbe applicazione il diritto militare.
Per il cittadino la punizione riguarda, alternativamente, il compimento di due condotte tipiche: da un lato il portare le armi contro lo Stato; dall’altro prestare servizio nelle forze armate nemiche contro lo Stato.
La prosecuzione del primo comma getta invece le basi per la circostanza aggravante speciale, prevedendo la pena dell’ergastolo.
La ragione della disposizione è da ricercarsi nella tutela dei doveri di fedeltà e lealtà dei cittadini allo Stato italiano.
Successivamente la norma inquadra una causa speciale di non punibilità data dalla costrizione delle circostanze. Sul punto vi sono diverse interpretazioni dottrinali: chi propende per la lettura in chiave di scriminante dovuta allo stato di necessità e chi, di contro, lo interpreta come l’adempimento di un dovere.
Per il reato ex art. 242 c.p. non è configurabile il tentativo.
Vediamo gli orientamenti della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sentenza 12 maggio 1955
"Agli Alto-atesini che hanno perduto la cittadinanza italiana ed hanno acquistato la cittadinaza germanica, i quali siano stati coattivamente arruolati nelle FF.AA. tedesche durante l'occupazione dell'Alto Adige, spetta per il reato di collaborazionismo l'esimente dell'art. 242, comma 2, perchè la locuzione "territorio dello Stato nemico" comprende estensivamente anche il territorio italiano invaso ed occupato militarmente dal nemico che vi esercitò la sua sovranità de facto".
Corte di Cassazione, sentenza 2 maggio 1946
"Anche gli allogeni dell'Alto Adige che hanno perduto la cittadinanza italiana per opzione sono da considerare cittadini e quindi punibili a norma dell'art. 242".