L’art. 23 della Costituzione italiana così dispone:
“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Spiegazione dell’art. 23 della Costituzione
La norma di cui all’art. 23 della Costituzione pone un principio di valenza centrale, in quanto stabilisce che qualsivoglia genere di prestazione personale o patrimoniale non può essere imposta se non tramite legge.
Viene sovente fatto riferimento a questa disposizione in materia tributaria: imposte e tasse, cioè, trovano il loro fondamento proprio nell’art. 23 della Costituzione, che pone una riserva di legge relativa.
Casistica giurisprudenziale
Un’interessante sentenza della Corte costituzionale sul tema.
Corte costituzionale, sentenza 11 febbraio 2015, n. 6
“Quanto alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., essa deve ritenersi pacificamente soddisfatta anche da atti aventi forza di legge, come accade in riferimento a tutte le riserve contenute in altre norme costituzionali, comprese quelle relative ai diritti fondamentali (ex plurimis, ordinanza n. 134 del 2003, sentenze n. 282 del 1990, n. 113 del 1972 e n. 26 del 1966) e salvo quelle che richiedono atti di autorizzazione o di approvazione del Parlamento. Ciò sia perché i decreti-legge e i decreti legislativi sono fonti del diritto con efficacia equiparata a quella della legge parlamentare, sia perché nel relativo procedimento di formazione è assicurata la partecipazione dell’organo rappresentativo, rispettivamente in sede di conversione e in sede di delega (oltre che con eventuali pareri, in fase di attuazione della delega stessa). Ne consegue che il parametro costituzionale evocato, cui questa Corte deve fare esclusivo riferimento, risulta adeguatamente rispettato anche quando la disciplina impositiva sia introdotta con un decreto-legge, purché ciò avvenga, come nella specie, nel pieno rispetto dei presupposti costituzionalmente previsti”.