L’articolo 2290 del Codice Civile, rubricato “Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. V "Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio".
All’art. 2290 c.c. è stabilito che nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie solo con riguardo a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2290 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2290 del Codice Civile:
Art. 2290.
Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi.
Art. 2290 c.c., comma 1: "Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento".
Art. 2290 c.c., comma 2: "Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato".
Art. 2290 c.c.: significato
L'art. 2290 c.c. stabilisce che nelle ipotesi in cui il rapporto si scioglie con riguardo a un solo socio, egli o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui avviene lo scioglimento.
Lo scioglimento va portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non può essere opposto ai terzi che lo abbiano ignorato senza colpa.