L’articolo 2288 del Codice Civile, rubricato “Esclusione di diritto”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. V "Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio".
All’art. 2288 c.c. è stabilito che viene escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2288 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2287 del Codice Civile:
Art. 2288.
Esclusione di diritto.
Art. 2288, comma 1: "E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata".
Art. 2288, comma 2: "Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'articolo 2270".
Art. 2288 c.c.: esclusione di diritto del socio società di persone
L'art. 2288 c.c. stabilisce che deve essere escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.
Allo stesso modo deve essere escluso il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota, secondo quanto stabilito dall'art. 2270 c.c.
Ai sensi dell'art. 2270 c.c., infatti, è disposto che se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore e la liquidazione va fatta entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.