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3 Marzo 2024
13:00

Art. 2288 c.c. “Esclusione di diritto”: commento e spiegazione semplice

All’art. 2288 c.c. è stabilito che viene escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

Art. 2288 c.c. “Esclusione di diritto”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
Art. 2288 c.c.

L’articolo 2288 del Codice Civile, rubricato “Esclusione di diritto”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. V "Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio".

All’art. 2288 c.c. è stabilito che viene escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 2288 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 2287 del Codice Civile:

Art. 2288.
Esclusione di diritto.

Art. 2288, comma 1: "E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata".

Art. 2288, comma 2: "Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'articolo 2270".

Art. 2288 c.c.: esclusione di diritto del socio società di persone

L'art. 2288 c.c.  stabilisce che deve essere escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

Allo stesso modo deve essere escluso il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota, secondo quanto stabilito dall'art. 2270 c.c.

Ai sensi dell'art. 2270 c.c., infatti, è disposto che se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore e la liquidazione va fatta entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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