L’articolo 2287 del Codice Civile, rubricato “Procedimento di esclusione”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. V "Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio".
All’art. 2287 c.c. viene stabilito che l'esclusione del socio è deliberata dalla maggioranza dei soci e ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2287 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2287 del Codice Civile:
Art. 2287.
Procedimento di esclusione.
Art. 2287 c.c., 1 comma: "La esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso".
Art. 2287 c.c., comma 2: "Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione".
Art. 2287 c.c., comma 3: "Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro".
Art. 2287 c.c.: significato
L'art. 2287 c.c. stabilisce che l'esclusione del socio è deliberata dalla maggioranza dei soci e ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.
Entro lo stesso termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, che può sospendere l'esecuzione.
Viene previsto dal terzo comma che, se la società è costituita da due soci, l'esclusione di uno di essi viene pronunciata dal tribunale, a seguito di domanda proposta dall'altro.
La disposizione in esame si collega a quanto espressamente previsto dall'art. 2286 c.c. ove sono espressamente previste le cause di esclusione del socio.
Il socio, infatti, può essere escluso per gravi inadempienze oppure perché è stato interdetto o inabilitato o condannato a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici.
Parimenti, può essere escluso il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa e si è verificata la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o la cosa è perita per causa non imputabile agli amministratori.
Può inoltre essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.