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18 Febbraio 2024
13:00

Art. 2286 c.c. “Esclusione”: commento e spiegazione semplice

All’art. 2286 c.c. viene stabilito che l'esclusione di un socio può avvenire per gravi inadempienze, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Art. 2286 c.c. “Esclusione”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L’articolo 2286 del Codice Civile, rubricato “Esclusione”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. V "Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio".

All’art. 2286 c.c. viene stabilito che l'esclusione di un socio può avvenire per gravi inadempienze, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio può recedere, inoltre, nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 2286 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 2286 del Codice Civile:

Art. 2286.

(Esclusione).

Art. 2286 c.c., comma 1: "L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici".

Art. 2286 c.c., comma 2: "Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori".

Art. 2286 c.c., comma 3: "Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società".

Art. 2286 c.c.: significato

L'art. 2286 c.c.  stabilisce che l'esclusione di un socio può avvenire per gravi inadempienze, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Al comma 2 è inoltre chiarito che il socio che ha conferito la propria opera o il godimento di una cosa può essere escluso anche per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera oppure per il perimento della cosa conferita in società.

Può inoltre essere escluso il socio che si è obbligato a trasferire la proprietà di una casa se questa è perita prima del perfezionamento del trasferimento della proprietà.

Come si può ben vedere, dunque, all'art. 2286 sono disciplinate delle ipotesi in cui è previsto lo scioglimento del rapporto limitatamente a un solo socio per determinate cause.

La prima ipotesi è quella della inadempienza del socio stesso, che però, come dice espressamente il legislatore, deve essere considerata grave, altrimenti non può avvenire l'esclusione del socio inadempiente.

In ipotesi di inadempimento del socio, dunque, dovrà in primo luogo essere valutata la gravità dell'inadempimento stesso.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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