L’articolo 2285 del Codice Civile, rubricato “Recesso del socio”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. V "Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio".
All’art. 2285 c.c. viene stabilito che ogni socio può recedere dalla società se è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Il socio può recedere, inoltre, nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 2285 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 2285 del Codice Civile:
"Art. 2285.
Recesso del socio.
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi".
Art. 2285 c.c.: significato
L'art. 2285 c.c. stabilisce che ogni socio può recedere dalla società se la stessa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Il recesso va comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Il recesso è inoltre ammesso se previsto nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.